Art. 16.
(Soppressione dell'ISVAP).

      1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurati private e di interesse collettivo (ISVAP), di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, è soppresso.
      2. Le funzioni dell'ISVAP sono conferite all'Autorità garante della concorrenza

 

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e del mercato, che provvede a disciplinarne l'esercizio entro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.